Il delitto previsto dall’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di rischio, integrato dal compimento che atti simulati o fraudolenti volti a coprire i propri o altrui beni, idonei – stando a un idea “emerito ante” i quali valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente riguardo https://www.avvocato-penalista.org/milano-reato-grave.html